Al fine di costituire un’unione civile la coppia deve farne richiesta all’Ufficiale di Stato civile del Comune scelto.
Al ricevimento della richiesta inizia l'iter procedurale che si divide in due fasi:
- richiesta di unione formalizzata con un processo verbale avanti l’Ufficiale di Stato Civile;
- costituzione dell'unione iscritta in un atto di Stato Civile.
Le coppie, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’Ufficio del Comune per la formalizzazione della richiesta.
Nella richiesta, che sarà formalizzata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ciascuna parte dovrà dichiarare:
- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
- l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’Art. 1, comma 4 della legge.
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’Ufficiale di Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Le parti potranno dichiarare:
- di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni a norma dell'Art. 1 comma 13 della legge 76/2016;
- di voler assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi, quello comune e voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione dell'atto nell’archivio dello Stato Civile.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari. Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del Codice Civile.
In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex Art. 2118 del Codice Civile) e quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex Art. 2120 del Codice Civile).
Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti di sciogliere l’unione. Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione.
Lo scioglimento delle unioni civili è molto meno complicato e rapido, essendo sufficiente che le parti comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi.
Lo scioglimento automatico è previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso.
Per i matrimoni e/o unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nell’archivio dello Stato Civile (Art. 8, comma 3, del Dpcm n.144/2016).
Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolorare del paese di formazione dell’atto, che dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Non sono trascrivibili nell’archivio dello Stato Civile le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.